23/07/2024

“Questo nuovo regolamento è conseguente all’aggiornamento normativo del 2016 con il quale abbiamo rivisto la precedente legge regionale sul contrasto al mobbing. Un’innovazione che ha dotato il Friuli Venezia Giulia di un provvedimento unico in Italia, rivolgendosi a tutte quelle lavoratrici e a quei lavoratori che si ritengono colpiti da comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo e legati anche alle molestie sessuali e all’orientamento sessuale, oltre che alle differenze di genere, al credo religioso e alle condizioni sociali e di provenienza geografica”. Questo il concetto espresso dall’assessore al Lavoro, Loredana Panariti, a margine dell’approvazione preliminare da parte della Giunta regionale,  del regolamento per l’accreditamento dei centri di prevenzione, sostegno e aiuto rivolti ai lavoratori e alle lavoratrici, meglio noti come “Punti di ascolto”.

71587_giunta17 novembre 2017-min-minI due nuovi regolamenti, il primo sulle modalità di finanziamento già emanato lo scorso giugno, il secondo per l’accreditamento dei Punti di ascolto  passano  ora in Consiglio regionale per il parere della Commissione competente.

La disciplina del nuovo regolamento,  interviene principalmente  sui requisiti minimi relativi alle risorse umane, gli indirizzi generali e gli obblighi a cui i Punti di ascolto debbono attenersi per la propria attività, le modalità di richiesta dell’accreditamento e quelle di monitoraggio, controllo e verifica del mantenimento dei requisiti.

Tra le disposizioni, quella che riguarda la gestione e l’attivazione dei Punti di ascolto, in base alla quale vige l’obbligo di operare attraverso una convenzione in cui l’ente locale agisca in partnership con un’organizzazione che può essere sindacale, datoriale oppure di volontariato.

Sul fronte delle risorse umane, per l’attività del centro deve essere garantita la presenza di una équipe multidisciplinare composta da un avvocato giuslavorista, uno psicologo esperto in psicologia del lavoro e un medico specialista in medicina legale.

Le sedi dei Punti di ascolto devono essere ubicate nel territorio regionale e garantire un locale dedicato all’accoglienza e un altro all’attività dell’équipe multidisciplinare e a quella di ascolto.

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